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Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 26/06/1978 (Rv. 392601 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL FALLITO - CONOSCENZA - PUBBLICAZIONE DI NUMEROSI PROTESTI - PROVA PRESUNTIVA - PROVA CONTRARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392601-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL FALLITO - CONOSCENZA - PUBBLICAZIONE DI NUMEROSI PROTESTI - PROVA PRESUNTIVA - PROVA CONTRARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito, necessaria per l'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui all'art 67 secondo comma del RD 16 marzo 1942, n 267, la pubblicazione di numerosi protesti a carico del fallito medesimo comporta una presunzione favorevole al fallimento, che puo essere vinta dalla controparte solo attraverso la dimostrazione di fatti specifici ed univoci, che escludano l'insolvenza ovvero la sua conoscenza. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che il convenuto in revocatoria ignorasse lo stato d'insolvenza del debitore, per avergli prestato altro danaro dopo gli indicati protesti, trattandosi di circostanza equivoca, perche spiegabile anche con la speranza di consentire al debitore stesso di superare la situazione di dissesto). (V 3291/77, mass n 386828; (V 740/75, mass n 374089).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)