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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015 (Rv. 637632 - 01)

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Cittadinanza - Perdita della cittadinanza - Condizioni - Rinuncia spontanea e volontaria - Indagine officiosa del giudice di merito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637632-01

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE

La perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria da parte del cittadino, non potendo dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire la cittadinanza del coniuge straniero e dovendo la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, assumendo la carenza di un rigoroso accertamento istruttorio sull'effettiva spontaneità della rinuncia della madre del ricorrente alla cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino egiziano, anche in ragione dell'allora vigente art. 10, comma 3, della l. n. 555 del 1912, implicante la perdita della cittadinanza della «donna cittadina che si marita ad uno straniero»).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)