Sez. 4 - , Sentenza n. 24908 del 29/01/2019 Ud. (dep. 05/06/2019) Rv. 276335 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Delegato dal datore di lavoro - Atto di delega - Caratteristiche - Obbligo di vigilanza del delegante - Persistenza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore durante l'operazione di svuotamento di una concimaia, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio colposo del presidente di una società concessionaria di malghe, la quale aveva affidato la malga in gestione diretta a un singolo socio, mediante un atto privo di specifica regolamentazione e di redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario e, quindi, non idoneo a delegare i poteri di controllo in capo al socio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)