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Sez. 2, Sentenza n. 13329 del 06/10/2000 (Rv. 540846 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Giudizi non compiuti - Onorari e diritti per l'attività svolta - Spettanza ex art. 7 legge n. 794/1942 - Causa della mancata definizione del giudizio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540846-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 794 del 1942 (non abrogato dalla legge n. 1051 del 1957, che ha rimesso al Consiglio Nazionale Forense la sola determinazione dei criteri tariffari), nei giudizi iniziati ma non conclusi il cliente deve al proprio avvocato gli onorari ed i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto, sia nell'ipotesi di giudizi non compiuti per ragioni processuali sia nei casi di giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 7, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)