Sez. U, Sentenza n. 4265 del 25/02/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210199 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Nuove disposizioni in tema di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova - Ambito di applicabilità ai processi in corso - Indicazione.
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Qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio. (Nell'occasione la Corte, pronunciandosi in tema di modifica dell'art. 513 cod. proc. pen. introdotta con l. 7 agosto 1997 n. 267, ha altresì precisato che tale principio trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, e ciò in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora "in fieri" allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)