Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 08/08/1990 (Rv. 468700 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - PERTINENZA DEL PIANO PIÙ ELEVATO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - PERTINENZA DEL PIANO PIÙ ELEVATO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Il "sottotetto" di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 cod. civ., non costituisce - in difetto di elementi contratti desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa. (V 5668/88, mass n 460209; (Conf 6205/88, mass n 460558).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)