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Sez. 2, Sentenza n. 5668 del 18/10/1988 (Rv. 460209 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460209-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio ecc.): in questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in Mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'Esercizio di un uso comune. (Conf 2824/86, mass n 445862; (Conf 2772/87, mass n 451825; (Conf 470/78, mass n 389765).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)