Sez. F - , Sentenza n. 35940 del 08/08/2019 Cc. (dep. 09/08/2019) Rv. 276349 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Decisione ex art. 22, comma 6, della legge n. 69 del 2005 – Termine – Natura ordinatoria – Inosservanza – Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, entro cui, a norma dell'art. 22, comma 6, legge 22 aprile 2005, n. 69, deve intervenire la decisione, in caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ha natura ordinatoria, sicchè la sua inosservanza non dà luogo ad alcuna invalidità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)