Sez. 6, Sentenza n. 12559 del 17/03/2016 Cc. (dep. 24/03/2016) Rv. 267421 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Termine - Inosservanza - Conseguenze - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)