Sez. 1, Sentenza n. 17146 del 17/08/2016 (Rv. 640902 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Variante dell'opera appaltata su richiesta dell'Amministrazione - Importo superiore di oltre un quinto rispetto all'importo globale stabilito - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI
In tema di appalto pubblico ed in applicazione dell'art. 344 della l. n. 2248 del 1865, all. F, nonché dell'art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, qualora l'Amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto rispetto a quello globalmente stabilito (e non in relazione al prezzo di singole categorie di lavori), la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'Amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, il quale, pertanto, a fronte della richiesta della committente, può scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto anche, ed eventualmente, a quali le condizioni.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)