Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 01/08/2013 (Rv. 627511 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Variante dell'opera appaltata su richiesta dell'Amministrazione - Importo superiore di oltre un quinto a quello stabilito - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Esclusione - Contratto nuovo e modificativo del precedente - Configurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI
In tema di appalto pubblico ed in applicazione dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), nonché dell'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (nella specie applicabili "ratione temporis"), qualora l'amministrazione appaltante richieda, in variante dell'opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)