diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8649 del 12/04/2010 (Rv. 613529 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Cessione della quota - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Opponibilità della cessione ai terzi - Regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ. - Applicabilità alle sole obbligazioni di carattere negoziale - Esclusione - Fattispecie in materia di responsabilità solidale del socio nei confronti dell'INPS per i debiti derivanti dall'inottemperanza degli oneri contributivi della società.
Stato
decisa il 2010-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613529-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dei contributi previdenziali all'INPS. Ne consegue che deve ritenersi inopponibile all'istituto previdenziale la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall'attività sociale prescinde dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)