Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014 (Rv. 633304 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Motivazione della cartella di pagamento - Contenuto - Rettifica dei risultati della dichiarazione - Liquidazione dell'imposta sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione e dagli archivi dell'anagrafe tributaria - Diverso contenuto della motivazione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all'esito del disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)