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Sez. L, Sentenza n. 2646 del 02/04/1990 (Rv. 466332 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL PREZZO DI UNA VENDITA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE ESEGUITA APPORTANDO CORRETTIVI ALLA COSIDDETTA FORMULA TEDESCA.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466332-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL PREZZO DI UNA VENDITA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE ESEGUITA APPORTANDO CORRETTIVI ALLA COSIDDETTA FORMULA TEDESCA.*

L'equo premio previsto dall'art. 23 del R.d. n. 1127 del 1939 per le invenzioni di azienda va determinato con riferimento all'importanza e non al prezzo dell'invenzione, indipendentemente da un rapporto di proporzionalità con la retribuzione, consistendo in una prestazione straordinaria di carattere indennitario corrisposta per una prestazione straordinaria del lavoratore, senza potersi assimilare al prezzo di una vendita, in quanto l'acquisto dei diritti derivanti dall'invenzione in favore dell'imprenditore non è l'effetto di un negozio traslativo. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito, nel quantificare il premio suddetto, avevano prestato adesione alle risultanze di una consulenza tecnica, elaborata in base alla cosiddetta "formula tedesca", ma con opportuni correttivi della medesima, idonei ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione). (V 329/79, mass n 396416).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2590, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)