Sez. 5, Sentenza n. 6575 del 25/05/1981 Ud. (dep. 29/06/1981) Rv. 149627 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - RIGETTO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - RIGETTO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, esclude motivatamente l'istanza di assoluzione con formula ampia, non è sotto il profilo di eventuali difetti di motivazione sindacabile in Sede di legittimità, perché, se fosse accolta la censura, ne deriverebbe la necessità di un annullamento con rinvio, incompatibile con il sistema adottato dal legislatore, per il quale non può ritardarsi l'applicazione della causa estintiva del reato e il giudice ha l'Obbligo della immediata applicazione di essa, a meno che non risulti evidente la prova della insussistenza del fatto o dell'innocenza dello imputato, ovvero che manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)