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Sez. 3, Sentenza n. 742 del 27/01/1987 (Rv. 450438 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IN BASE AL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - CALCOLO - IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TRATTENUTE ALLA FONTE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450438-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IN BASE AL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - CALCOLO - IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TRATTENUTE ALLA FONTE - INCLUSIONE.*

L'espressione "reddito complessivo netto" usata nell'ultima normazione vincolistica - alla quale รจ necessario riferirsi per accertare se un contratto di locazione concernente immobile abitativo fosse o meno soggetto a proroga legale al momento della entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 - esprime un concetto tecnico di diritto tributario e va riferita al reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, formato da tutti i redditi del conduttore, detratti solamente gli oneri di cui all'art. 10 del DPR n. 597 del 1973 e, quindi - per i redditi da lavoro dipendente o da pensione - tenendo conto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche trattenute alla fonte. (Conf 4861/84, mass n 436775; (Conf 1399/83, mass n 426217).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)