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Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 06/05/1999 Cc. (dep. 26/05/1999) Rv. 213853 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni di provenienza illecita - Presupposti - Rapporto di causalità fra proventi ed attività mafiose - Necessità - Esclusione - Provenienza dei beni da evasioni fiscali condonate - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213853-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; né assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter" amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)