diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 13367 del 10/06/2009 (Rv. 608763 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione - Presupposto necessario - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie in tema di minaccia ad un lavoratore al fine di ottenerne le dimissioni.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608763-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere basata esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo "a quo" ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità; l'errore revocatorio, che consiste in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, non è configurabile nell'ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, essendo la loro violazione o falsa applicazione un errore di diritto. (Nella specie, la Corte di cassazione aveva ritenuto che la creazione di un clima intimidatorio per ottenere una dichiarazione del lavoratore pregiudizievole ai suoi interessi poteva ben integrare la minaccia di cui all'art. 1434 cod. civ. ed il datore aveva chiesto la revocazione di tale sentenza, lamentando l'assenza di minacce espresse ai danni del lavoratore; la S.C. ha escluso la ricorrenza di un errore revocatorio, essendo stato denunciato un mero errore relativo all'interpretazione della nozione di minaccia di cui alla norma del richiamato articolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)