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Sez. U, Ordinanza n. 5709 del 11/04/2012 (Rv. 622202 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Ricorso motivato dalla non considerata abrogazione della norma applicata - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non è ammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, motivato con la pregressa abrogazione, non considerato nella sentenza, della norma applicata, atteso che stabilire se una disposizione normativa sia stata abrogata costituisce una tipica questione di diritto, in nessun modo riconducibile nel paradigma dell'errore di fatto, contemplato dall'art. 391-bis cod. proc. civ. mediante rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)