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Sez. 2, Sentenza n. 26074 del 30/11/2005 (Rv. 585404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Requisiti ai fini della revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Errore di fatto - Nozione - Ammissibilità - Deduzione di errore di diritto - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., che ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un'erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale rimedio non è ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma (principio affermato con riguardo ad errore di applicazione dell'art. 149 cod. proc. civ., in relazione all'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)