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Sez. 1, Sentenza n. 4720 del 28/04/1995 (Rv. 492048 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492048-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Condizione essenziale per il sorgere al diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra in coniugi. Pertanto, il giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza (quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del coniuge che l'assegno stesso richiede), nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento a riguardo (nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto apoditticamente "congrua e proporzionata sia alla capacità patrimoniale dell'obbligato che ai concreti bisogni della richiedente" l'assegno mensile determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)