Sez. 5, Sentenza n. 22827 del 12/03/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228821 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Giudice ecclesiastico delegato all'istruzione in causa di nullità del matrimonio concordatario - Limiti alla testimonianza su fatti conosciuti nell'esercizio della funzione - Esclusione - Eccezione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE
In tema di prova testimoniale, poiché la funzione di giudice ecclesiastico non rientra nell'ambito del ministero sacerdotale "stricto sensu", ma nell'esercizio delle attività "laiche" esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali, non sussiste alcun vincolo o divieto a testimoniare per il giudice ecclesiastico delegato all'istruzione nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario su fatti dei quali egli sia venuto a conoscenza per ragioni o a causa dell'esercizio di tale funzione, salva la possibilità di eccepire, dinanzi al giudice penale, ricorrendone le condizioni, il segreto professionale su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio della funzione giudiziaria con quella di ministro del culto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 200, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)