Sez. U, Sentenza n. 182 del 23/03/1999 (Rv. 524453 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Funzionario della Regione con qualifica di avvocato - Patrocinio legale dell'Ente territoriale - Compenso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso (nella specie, la Regione) non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di "parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, ma non sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 23/11/1939 num. 1949 art. 1, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)