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Sez. U, Sentenza n. 1576 del 01/03/1990 (Rv. 465606 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AVVOCATO DIPENDENTE DI UN COMUNE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FAVORE DEL COMUNE - COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465606-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AVVOCATO DIPENDENTE DI UN COMUNE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FAVORE DEL COMUNE - COMPENSO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il patrocinio legale prestato da un avvocato in favore di un comune non è riconducibile, per la sua stessa natura nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che eventualmente leghi l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità, con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di "parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, non sulla giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)