Sez. U, Sentenza n. 138 del 14/04/2000 (Rv. 535683 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Attività di patrocinio legale svolta da dipendenti di enti pubblici a favore degli enti stessi - Compensi - Controversie relative - Ricomprensione nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie relative ai compensi per l'attività di patrocinio legale svolta dai dipendenti di enti pubblici in favore degli enti stessi rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria quando il dipendente, ancorché abilitato alla professione forense, abbia espletato la suddetta attività al di fuori dei suoi doveri di ufficio sicché il rapporto di pubblico impiego non sia stato la fonte della doverosa esecuzione di detta attività, ma semmai la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale, la cui compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'impiego pubblico influisce sull'esame del merito della domanda e non sulla giurisdizione. (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in una controversia relativa al pagamento, da parte della Regione Puglia, di compensi per l'attività di patrocinio legale svolta in suo favore da un dipendente amministrativo della Regione stessa al di fuori dei doveri di ufficio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 23/11/1939 num. 1649 art. 1, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 69, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)