Sez. 2, Sentenza n. 15369 del 01/12/2000 (Rv. 542345 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Firma della parte nella procura speciale a margine o in calce al ricorso (o controricorso) - Autenticazione ad opera di un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione - Inammissibilità del ricorso (o del controricorso) - Sottoscrizione del ricorso (o del controricorso) anche da parte di difensore iscritto nell'albo speciale - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il ricorso per cassazione, ed il controricorso, sono inammissibili quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, a nulla rilevando che l'atto medesimo sia firmato anche da altro avvocato iscritto nello speciale albo, cui sia stato in tal modo conferito mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)