diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 08/05/1995 (Rv. 492151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Firma della parte - Autenticazione ad opera di un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione - Inammissibilità del ricorso - Sottoscrizione del ricorso anche da parte di difensore iscritto nell'albo speciale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da un difensore non ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, a nulla rilevando che l'atto medesimo sia firmato anche da altro avvocato iscritto nello speciale Albo, cui sia stato in tal modo conferito mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)