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Sez. U, Sentenza n. 1990 del 18/02/1992 (Rv. 475798 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Ricorso o controricorso con autentica del mandato da parte di avvocato non ammesso al patrocinio in Cassazione - Inammissibilità - Sottoscrizione del ricorso o controricorso da parte di altro difensore iscritto nell'albo speciale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475798-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere

Sono inammissibili il ricorso per Cassazione ed il controricorso quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da un difensore non ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, a nulla rilevando che l'atto medesimo sia firmato anche da altro avvocato, iscritto nello speciale albo, cui sia stato, in tal modo, conferito mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)