diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 18/06/1985 (Rv. 441260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - secondo la quale anche in grado d'appello possono depositarsi nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione del giudice - va interpretata nel senso che quei documenti, se non prodotti al momento della Costituzione in giudizio della parte con la contestuale loro elencazione nell'atto di appello o nella comparsa di risposta, possono essere utilmente depositati anche nel corso della fase istruttoria di secondo grado fino alla precisazione delle conclusioni ed alla rimessione della causa al collegio, in modo da consentire alla controparte di prenderne visione in tempo utile per eventualmente modificare le proprie conclusioni tenendo conto dei nuovi documenti, e per illustrarle poi nelle scritture difensive e in Sede di discussione orale della causa. Ove, invece, i documenti nuovi siano depositati dopo la rimessione della causa al collegio - con la richiesta espressa di esibizione e con un dettagliato elenco inseriti nel fascicolo o allegati al verbale dell'udienza collegiale o alla comparsa conclusionale ritualmente comunicata alla controparte - quei documenti possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e di commentarli, non si sia opposta alla loro tardiva produzione. (Conf 3621/79, mass n 400037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)