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Sez. 3, Sentenza n. 5046 del 02/10/1979 (Rv. 401689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE DELLA LITE CON REGOLAMENTO DELLE SPESE RELATIVE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE DELLA LITE CON REGOLAMENTO DELLE SPESE RELATIVE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La produzione, dopo la notificazione del ricorso per Cassazione, di un documento dal quale risulti che le parti abbiano transatto la lite, regolando anche le spese processuali, deve ritenersi consentita in Sede di legittimita, a norma dell'art 372 cod proc civ, trattandosi di atto inerente alla sopraggiunta carenza di interesse all'impugnazione, e, quindi, ostativo ad una pronuncia sulla medesima. (Conf 5144/77, mass n 388763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)