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Sez. 1, Sentenza n. 5144 del 25/11/1977 (Rv. 388763 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DEPOSITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388763-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DEPOSITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITA.*

La produzione, dopo la notificazione del ricorso per Cassazione, di un documento dal quale risulti che le parti abbiano transatto la lite, regolando anche le spese processuali, deve ritenersi consentita in Sede di legittimita, a norma dell'art 372 primo comma cod proc civ, trattandosi di atto inerente alla sopraggiunta carenza di interesse all'impugnazione, e, quindi, ostativo ad una pronuncia sulla medesima. (V 1164/75, mass n 374602; (V 2280/73, mass n 365565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)