Sez. L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2004 (Rv. 570259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato. .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio promosso da un tecnico di stazione al fine di conseguire l'inquadramento nel superiore profilo di capo stazione, aveva ritenuto che per tale qualifica fosse indispensabile l'uso di strumenti e apparecchiature interessanti la circolazione dei treni, con conseguente non attribuibilità della qualifica superiore a causa del mancato uso di tali strumenti e apparecchiature.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)