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Sez. 3, Sentenza n. 41352 del 10/06/2014 Ud. (dep. 06/10/2014) Rv. 260648 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto occasionale di rifiuti propri finalizzati al loro abbandono - Reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 152 del 2006 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260648-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di rifiuti, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)