Sez. 3, Sentenza n. 45306 del 17/10/2013 Ud. (dep. 11/11/2013) Rv. 257631 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto occasionale senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 - Configurabilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto previsto dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in l. 210 del 2008), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti. (In motivazione la Corte ha chiarito che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)