Sez. L, Sentenza n. 855 del 06/02/1980 (Rv. 404297 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCREDITAMENTO RELATIVO - CONDIZIONE - CONTRIBUTI DICHIARATI SUCCESSIVAMENTE INEFFICACI DALL'INPS MA LEGITTIMAMENTE DOVUTI AL MOMENTO DEL VERSAMENTO - ACCREDITAMENTO - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCREDITAMENTO RELATIVO - CONDIZIONE - CONTRIBUTI DICHIARATI SUCCESSIVAMENTE INEFFICACI DALL'INPS MA LEGITTIMAMENTE DOVUTI AL MOMENTO DEL VERSAMENTO - ACCREDITAMENTO - INAPPLICABILITA.*
Il disposto dell'art 8 del DPR 26 aprile 1957 n 818 (sul riordinamento pensioni dell'Assicurazione obbligatoria), a norma del quale debbono essere accreditati, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, allorche l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di effettuazione del versamento stesso, non puo essere applicato, per difetto del requisito della indebita percezione, quando i contributi - dichiarati successivamente inefficaci dall'INPS, per la impossibilita di instaurare e di protrarre un rapporto di Assicurazione obbligatoria generale presso lo stesso ente, per la esistenza di altra Assicurazione obbligatoria relativamente allo stesso rapporto di lavoro - erano legittimamente dovuti al momento del versamento. (V 1133/72, mass n 357567).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)