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Sez. U, Ordinanza n. 5187 del 12/03/2004 (Rv. 571127 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Accantonamenti in favore dei lavoratori per la costituzione di posizioni previdenziali presso l'INA - Controversia in ordine a trattenute per ritenute fiscali - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571127-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione (nella specie: in forma di accantonamenti eseguiti presso l'INA, per la costituzione di posizioni previdenziali), e contesti la ritenuta fiscale operata dal datore di lavoro e posta a giustificazione della minore erogazione (in forma di accantonamento), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie, atteso che, in una tale ipotesi, l'accertamento di tali situazioni giuridiche, oltre a costituire, in sede propria, il presupposto dell'obbligazione tributaria, rileva anche in relazione agli effetti di carattere civilistico e/o previdenziale che il soggetto ha interesse a far valere (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento del diritto dei lavoratori, era rilevante non solo per ripetere - in autonomo giudizio - le ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro in misura superiore a quella dovuta, ma anche per fruire delle agevolazioni, sia contributive che fiscali, sulla intera prestazione integrativa, all'atto del collocamento a riposo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)