Sez. U, Sentenza n. 8228 del 06/06/2002 (Rv. 554937 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie tra sostituto e sostituito d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d'acconto - Devoluzione alla cognizione delle commissioni tributarie - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La domanda del lavoratore dipendente rivolta ad ottenere la restituzione di somme (in ipotesi) indebitamente ritenute e versate dal datore di lavoro per IRPEF attinente a compenso lavorativo esige una statuizione tanto sull'assoggettamento (o meno) del relativo emolumento a prelievo d'imposta, quanto sul corrispondente "quantum", sicché, oggetto dell'accertamento essendo l'obbligazione tributaria non in via meramente incidentale o delibativi, ma diretta (con conseguente idoneità della pronuncia ad assumere autorità di giudicato sostanziale anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria), la relativa competenza giurisdizionale deve ritenersi devoluta alle commissioni tributarie, senza che tale competenza sia esclusa dalla circostanza dell'evocazione in giudizio del solo datore di lavoro e non anche dell'ufficio finanziario (essendo pur sempre compito del giudice l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di parti pretermesse), e senza che il carattere tributario della controversia venga meno per il fatto che (come nella specie) sia scaduto il termine concesso dall'art. 38 DPR 602/1973 al sostituto o al sostituito d'imposta per la presentazione dell'istanza di rimborso del versamento non dovuto (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che neppure la peculiarità del caso di specie, in cui l'ente datore di lavoro aveva riconosciuto l'erroneità del proprio operato - ovvero di avere effettivamente effettuato un'indebita ritenuta su parte dell'indennità di fine rapporto lavorativo - poteva giustificare un'eccezione, "quoad iurisdictionis", alla competenza delle commissioni tributarie).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)