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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1973, causa 13/73

Decisione
decisa il 1973-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1973:92

Epigrafe

Nel procedimento 13-73, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte di Cassazione francese, nella causa dinanzi ad essa pendente fra, ANCIENS ÉTABLISSEMENTS D. ANGENIEUX FILS AÎNÉ, con sede in Saint-Etienne, ed altre 15 imprese, nonché CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA RÉGION PARISIENNE, con sede in Parigi, e WILLY HARENBERG, rappresentante di commercio, residente in Parigi, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 12 e 13 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, C. O Dálaigh e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il sig. Willy Hakenberg, cittadino francese domiciliato in Francia, svolge dal 24 ottobre 1950 nella Repubblica federale di Germania attività di rappresentanza commerciale per conto di varie imprese industriali francesi aventi sede in Francia, ultima delle quali la ditta «Anciens Établissements D. Angenieux fils aîné», di Saint-Etienne.
paragrafo 2
Il suo lavoro consiste fra l'altro nel visitare fabbricanti e grossisti tedeschi ai quali possano esser venduti prodotti meccanici e metallurgici impiegati nella fabbricazione di cicli e motocicli. A tale scopo, l'Hakenberg viaggia per circa nove mesi all'anno in Germania, senza avervi fissa dimora. Egli vive in una roulotte trainata da un autoveicolo immatricolato in Francia ed ha, in Germania, una casella postale ed un recapito a Wuppertal-Barmen; periodicamente torna in Francia, per circa tre mesi l'anno, per conferire con le ditte rappresentate. L'Hakenberg è retribuito unicamente a percentuale, non effettua alcuna operazione commerciale per proprio conto e non è iscritto in alcun registro commerciale o albo professionale, né in Francia né in Germania.
paragrafo 3
Nel 1964, egli chiedeva l'iscrizione al sistema generale francese di previdenza sociale, con effetto retroattivo al 1950. La domanda veniva respinta dalla «Commission de recours gracieux» della «Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne», con provvedimento 3 novembre 1964, per il duplice motivo che il richiedente non era un lavoratore subordinato e svolgeva la propria attività in Germania.
paragrafo 4
L'8 gennaio 1965, l'Hakenberg impugnava questa decisione dinanzi alla «Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris», la quale decideva, con sentenza 16 giugno 1965, che l'interessato doveva essere iscritto al sistema generale di previdenza sociale.
paragrafo 5
Contro questa pronunzia, il 26 luglio 1965 la «Caisse primaire» adiva la Corte d'appello di Parigi la quale, con sentenze 22 febbraio e 18 aprile 1967, ordinava la comparizione di 21 imprese per conto delle quali l'Hakenberg aveva svolto o svolgeva la sua attività, e successivamente, con sentenza 15 novembre 1967, nominava un perito, incaricandolo di presentare una relazione sulla natura di tale attività c sulle caratteristiche del rapporto di lavoro dell'Hakenberg.
paragrafo 6
La sentenza 17 febbraio 1971 della Corte d'Appello di Parigi, basata su detta perizia, dichiarava che l'Hakenberg doveva essere iscritto al sistema generale francese di previdenza sociale, in forza delle norme interne che impongono l'iscrizione a questo sistema per i viaggiatori e rappresentanti di commercio, e tenuto conto dell'art. 13, n. 1, lettera c), seconda frase, del regolamento del Consiglio CEE 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561), modificato dal regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24 (GU 1964, pag. 746).
paragrafo 7
I datori di lavoro dell'interessato e la «Caisse primaire» proponevano allora ricorso in cassazione.
paragrafo 8
Con sentenza 1o febbraio 1973, la Corte di Cassazione (Sezione previdenza sociale) ha deciso di sospendere il procedimento
paragrafo 9
«finché la Corte di giustizia non si sia pronunziata sul senso che si deve attribuire — per determinare a quale ente previdenziale l'Hakenberg vada iscritto 1. al termine “occupato” di cui all'art. 12 del regolamento n. 3 della Comunità economica europea e finché essa non abbia stabilito a) se un rappresentante che per 9 mesi all'anno si sposta in uno Stato membro, ma la cui attività prosegue sul territorio di un altro Stato membro, nel quale si trova la sede dell'impresa da cui il rapresentante dipende, e con la quale egli viene a conferire, debba venir considerato come “occupato” in entrambi gli Stati o solo nel primo; b) se un'occupazione principale sul territorio di imo Stato membro sia sufficiente per applicare l'art. 12 di cui sopra; 2. all'espressione “non superi i dodici mesi” di cui all'art. 13, lett. a) dello stesso regolamento n. 3 vigente prima della modifica apportata dal regolamento 24/64 del 10 marzo 1964 e non abbia stabilito se un lavoratore, occupato per vari anni sul territorio di uno Stato membro alle dipendenze di un'impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro, per periodi annui di 9 mesi, alternati con un soggiorno di 3 mesi nel secondo Stato, vada considerato soggetto passivo delle disposizioni dell'art. 13, lett. a); 3. alle disposizioni dell'art. 1 lett. h) dello stesso regolamento n. 3, in virtù delle quali il termine “residenza” va inteso come “dimora abituale” e non abbia stabilito se ogni forma di dimora abituale corrisponda ad una “residenza” nel territorio di uno Stato membro, anche se la dimora non è fissa e consiste in viaggi di lavoro effettuati con un'autocasa, oppure se la dimora abituale richieda una certa stabilità ed una località fissa e se, quindi, la residenza possa concepirsi solo nello Stato membro nel quale il lavoratore rientra negli intervalli, nel quale ha una dimora fissa e nel quale hanno sede le imprese dalle quali il lavoratore dipende».
paragrafo 10
Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 21 febbraio 1973.
paragrafo 11
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il 14 maggio 1973 la Commissione delle Comunità europee, il 18 maggio la «Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne», il 21 maggio la ditta Anciens Établissements D. Angenieux ed altre 15 imprese, il 21 e il 22 maggio il sig. Hakenberg, il 23 maggio il governo della Repubblica francese.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
La ditta Anciens Établissements D. Angenieux e le altre 15 imprese, ricorrenti nella causa principale, il sig. Hakenberg, resistente, e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 21 giugno 1973.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 luglio 1973. Nel procedimento dinanzi a questa Corte, la «Anciens Établissements D. Angenieux» e le altre 15 imprese ricorrenti nella causa principale erano rappresentate dall'avv. Arnaud Lyon-Caen; la «Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne» dall'avv. Jean-Paul Desaché; il sig. Hakenberg dall'avv. Jean Landousy; il governo della Repubblica francese dall'ambasciatore di Francia a Lussemburgo, e la Commissione dal proprio consigliere giuridico sig. Italo Telchini, assistito dalla sig. na Marie-José Jonczy, dell'ufficio legale della Commissione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni scritte ed orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La ditta «Anciens Établissements D. Angenieux fils aîné» ed altre 15 imprese, ricorrenti nella causa principale, sottolineano che le prime due questioni sottoposte dalla Corte di Cassazione si riferiscono alla situazione esistente prima che il regolamento n. 3 venisse modificato dal regolamento n. 24/64, mentre la terza questione attiene al testo modificato.
paragrafo 3
a) Sulla prima questione, va rilevato anzitutto che il regolamento n. 3 si applica in generale — come precisa l'art. 4 — a tutti i lavoratori subordinati o assimilati, e quindi anche ai rappresentanti di professione che operano nel territorio di più Stati membri. Da notare poi che il regolamento n. 3, prima della modifica del 1964, non contemplava (a prescindere dal caso dei lavoratori distaccati) l'ipotesi di contemporanea occupazione dello stesso lavoratore nel territorio di due Stati membri. Il vecchio art. 12 porta alla concorrente applicazione delle leggi francesi e tedesche in materia previdenziale. La giurisprudenza della Corte (sentenza 9 giugno 1964, causa 92-63, Nonnenmacher, Racc. 1964, pag. 553; sentenza 5 dicembre 1967, causa 19-67, Van der Vecht, Racc. 1967, pag. 408) non vieta la simultanea applicazione di vari regimi previdenziali, purché tuttavia ciò non implichi per i lavoratori o per i datori di lavoro un aumento degli oneri non compensato da un aumento della tutela previdenziale. Ora, nella fattispecie questa condizione non sarebbe soddisfatta in caso di cumulo delle norme tedesche e francesi. È quindi necessario stabilire un criterio per la scelta delle norme da applicarsi, e in proposito l'unico criterio concepibile è quello della «occupazione». Quanto all'interpretazione del termine «occupato» di cui all'art. 12 del regolamento n. 3, non vi è alcun dubbio che l'Hakenberg si deve considerare «occupato» nel territorio della Repubblica federale di Germania, in quanto, per esigenze di lavoro, egli vi trascorre più di 9 mesi l'anno. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 3, è irrilevante che l'interessato risieda o meno in Francia, poiché si tratta unicamente di stabilire se egli sia «occupato» in Germania. Il criterio decisivo adottato dall'art. 12 è quello della presenza fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, a prescindere da ogni nozione di residenza o di domicilio (è infatti possibile che l'interessato risieda o sia domiciliato nel territorio di un altro Stato membro). L'attività di rappresentanza svolta dall'Hakenberg in territorio tedesco corrisponde quindi alla situazione contemplata dall'art. 12, anche se essa prosegue nel territorio di un altro Stato membro, nel quale si trova la sede delle imprese rappresentate. Inoltre, il concetto stesso di «prosecuzione» dell'attività in territorio francese implica che l'interessato svolge tale attività in Germania, ed è in questo Stato ch'egli dev'essere considerato «occupato» ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3. In ogni caso, è incontestabile che l'Hakenberg è «principalmente» occupato nella Repubblica federale, e ciò è sufficiente per applicare l'art. 12, dal momento che ricorrono tutti gli altri presupposti necessari ai sensi di questa norma. b) L'art. 13, lett a), del regolamento n. 3, nella versione originaria, stabilisce una deroga al principio generale sancito dall'art. 12; esso precisa l'estensione e la portata della deroga stessa e, come ogni norma eccezionale, non ammette un'interpretazione lata, che sarebbe abusiva. È chiaro ch'esso non si applica al caso in esame, poiché riguarda i lavoratori dipendenti da un'impresa ubicata in uno Stato membro e da questa distaccati, per un periodo non superiore a 12 mesi, nel territorio di un altro Stato membro. Ora, l'Hakenberg ha svolto per decenni la sua attività di rappresentanza in Germania, sia pure limitatamente a 9-10 mesi l'anno. D'altra parte, non è possibile — se non si vuole ignorare il carattere restrittivo del vecchio art. 13, lett. a) — assimilare periodi successivi di 9 mesi l'anno trascorsi in un altro Stato membro ad un distacco di 12 mesi, tanto più che il testo stabilisce espressamente che detto periodo di 12 mesi può essere rinnovato una sola volta e solo qualora l'autorità competente del secondo Stato, o l'ente da questo designato, abbiano dato il proprio assenso. c) La determinazione del significato e della portata dell'art. 13, n. 1, lett. c) del regolamento n. 3, come modificato dal regolamento n. 24/64, è subordinata all'interpretazione dell'art. 1, lett. h), dello stesso regolamento n. 3. L'Hakenberg non può fruire della deroga, stabilita dalla prima delle norme summenzionate, al principio generale sancito dall'art. 12, perché, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3, egli non risiede in Francia, ma in Germania. Va osservato che, nell'ambito del regolamento n. 3, la nozione di «residenza» non corrisponde ad un istituto di diritto interno, ma va considerata come un criterio per risolvere un conflitto di leggi sul piano internazionale: essa serve ad individuare, fra le varie leggi nazionali, quella che deve applicarsi a una determinata fattispecie. Sotto questo aspetto, ha valore decisivo il fatto che l'Hakenberg dimora quasi sempre in Germania, ove i suoi periodi di soggiorno non sono mai inferiori a 9-10 mesi l'anno e dove si trova il centro dei suoi interessi professionali. Di conseguenza, è in Germania e non in Francia ch'egli dimora abitualmente e quindi risiede ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3. Irrilevante, in proposito, è il fatto che l'interessato non abbia in Germania una dimora fissa. d) Viene quindi suggerito che le questioni sottoposte dalla Corte di Cassazione siano risolte nel seguente modo: 1. Un rappresentante che, per esigenze della sua attività, dimora per 9 mesi all'anno in uno Stato membro dev'essere considerato «occupato» nel territorio di questo Stato, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3. 2. Un rappresentante che per anni è stato occupato 9 mesi all'anno nel territorio di uno Stato membro non può fruire della deroga stabilita dal vecchio art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, poiché tale deroga è ammessa solo per un periodo massimo di distacco di 12 mesi. 3. La nozione di «residenza», ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3 implica soltanto che l'interessato dimori abitualmente nel territorio di uno Stato membro, a prescindere dal fatto che tale dimora sia fissa o meno.
paragrafo 4
La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, ricorrente nella causa principale, osserva in sostanza quanto segue:
paragrafo 5
a) Nell'art. 12 del regolamento n. 3, l'espressione «(lavoratori) occupati nel territorio di uno Stato membro» è contrapposta all'altra «anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro … si trova (…) nel territorio di un altro Stato membro». Criterio decisivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, è quindi il luogo in cui il lavoratore svolge, per conto dell'impresa da cui dipende, la propria attività professionale. Benché un rappresentante di commercio sia costretto a conferire periodicamente con l'impresa rappresentata, appare evidente ch'egli è «occupato» nel territorio dello Stato in cui esercita l'attività corrispondente alla sua qualifica professionale. Il concetto stesso di «prosecuzione dell'attività» nel territorio dello Stato membro in cui si trova la sede delle imprese da cui il rappresentante dipende implica necessariamente che tale attività viene da esso svolta nel territorio dello Stato in cui si sposta per visitare la clientela e in cui, di conseguenza, dev'essere considerato «occupato» ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3. La «prosecuzione» dell'attività del rappresentante non costituisce un'occupazione accessoria; essa fa parte integrante della normale attività professionale e ne condiziona lo svolgimento. L'art. 12 non pone del resto alcuna riserva e non richiede affatto l'esclusività dell'occupazione. In ogni caso, ciò che determina e caratterizza l'iscrizione al regime previdenziale è l'attività «principale» dell'interessato. b) Quanto al significato da attribuire all'espressione «non superi i dodici mesi», l'interpretazione dell'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, nella versione originaria, è suggerita dall'espressione «durata probabile della loro occupazione» e dalla necessità che il secondo Stato abbia dato il proprio assenso, in caso di proroga «per un nuovo periodo di dodici mesi al massimo». Questi due elementi consentono di determinare l'ambito d'applicazione del vecchio art. 13, lett. a): questo riguarda i lavoratori subordinati, occupati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e in cui è ubicata l'impresa da cui dipendono, per un periodo che inizialmente si prevede possa essere di dodici mesi e che può essere prorogato una sola volta di altri dodici mesi al massimo; esso non si applica, invece, ad un rappresentante che, da vari anni, svolge normalmente e in modo continuativo la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede e nel quale ha sede l'impresa da cui egli dipende, e la cui attività nel territorio di questo Stato ha carattere permanente, anche se, per tre mesi all'anno, l'interessato torna nel paese d'origine per conferire con l'impresa rappresentata. Non si può parlare in questo caso di «durata probabile dell'occupazione»: il lavoro normale del rappresentante consiste nella prospezione del mercato dello Stato membro in cui è occupato e il cui territorio costituicse il suo abituale ambito d'attività; è comune interesse del rappresentante e del suo datore di lavoro di mantenere tale attività nel suddetto ambito il più a lungo possibile. D'altra parte, l'interessato non ha alcun bisogno di chiedere annualmente (né infatti ha mai chiesto) autorizzazioni per una proroga che comunque potrebbe essergli concessa solo per altri dodici mesi al massimo. L'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, nella versione vigente prima della modifica apportata dal regolamento n. 24/64, non va quindi applicato ad un rappresentante che svolge normalmente ed abitualmente la propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui egli risiede o nel quale ha sede l'impresa da cui dipende. c) Secondo l'art. 1, lett. h), del regolamento n. 3, il termine «residenza» indica la dimora abituale. Una persona che vive, abita e lavora in un determinato paese per almeno 9 mesi all'anno ha, per definizione, la sua dimora abituale in detto paese. Il problema non presenta alcuna difficoltà nel caso in cui la persona di cui trattasi viva e lavori in una località fissa; ma un rappresentante di commercio, costretto dalla sua attività a spostarsi nel territorio del paese nel quale dimora, dovrà forse, per questo solo motivo, essere considerato privo di residenza? Da notare ch'egli non risiede nel paese d'origine, poiché la residenza (a differenza del domicilio, che è una situazione di diritto) rappresenta una situazione di mero fatto, che dipende dalla effettiva presenza dell'interessato in un determinato luogo. Non si può risiedere in un paese, se si vive e si lavora abitualmente in un altro. Poco importa, al riguardo, che il rappresentante, nel paese in cui svolge la propria attività, abbia una dimora fissa, si sposti in vari alberghi, o in una roulotte di sua proprietà: in ogni caso, egli dimora abitualmente nel suddetto paese. La dimora abituale non corrisponde necessariamente ad una dimora fissa, ma comprende qualsiasi forma di dimora, compresa quella in una roulotte, qualora abbia carattere permanente e sia legata all'attività professionale dell'interessato. Un rappresentante che, per almeno 9 mesi all'anno, dimora abitualmente e per un periodo indefinito, in uno Stato membro nel quale egli si sposta per visitare la clientela, ha in questo Stato la residenza ai sensi dell'art. 1, lett. h) del regolamento n. 3.
paragrafo 6
Il sig. Halzenberg, resistente nella causa principale, osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, i viaggiatori, rappresentanti e piazzisti (V.P.R.) vanno considerati lavoratori subordinati ai sensi del regolamento n. 3. Come tali, essi sono soggetti alle leggi dello Stato in cui risiedono, qualora vi svolgano parte della loro attività o dipendano da più imprese aventi sede in diversi Stati, ovvero — negli altri casi — alle leggi dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro. Nella fattispecie, tutti i datori di lavoro sono imprese francesi, con sede in Francia; è in questo Stato ch'esse impartiscono istruzioni al loro rappresentante e che questi rende loro conto della propria attività.
paragrafo 7
a) L'attività dell'Hakenberg ha carattere unitario, in quanto i suoi due aspetti — quello amministrativo e quello commerciale — sono intimamente connessi; quest'attività unica viene svolta tanto in Francia, quanto in Germania. b) Tenuto conto del fatto che l'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3 aveva portata molto più ampia prima della modifica apportata dal regolamento n. 24/64, è assolutamente lecito ritenere che al lavoratore subordinato residente in uno Stato membro ed occupato durante periodi successivi di 9 mesi all'anno (alternati con dimore di 3 mesi in detto Stato) nel territorio di un altro Stato membro, per conto di imprese aventi nel territorio del primo Stato una sede da cui egli dipende normalmente, debba applicarsi il suddetto articolo, in quanto si tratterebbe di vari periodi successivi di distacco. c) Il regolamento n. 3 tende ad evitare i cumuli o le inutili complicazioni nella ripartizione degli Oneri previdenziali e delle responsabilità, che si avrebbero qualora venissero simultaneamente o alternativamente applicate più legislazioni. I rappresentanti di commercio che svolgono la propria attività nel territorio di più Stati membri devono perciò essere sottoposti al regime di previdenza sociale vigente nel paese in cui risiedono. Quanto alla determinazione della residenza, l'interessato rileva ch'egli dimora alternativamente, a seconda delle esigenze della sua professione e dei contatti con i datori di lavoro, in Francia e in Germania. È però in Francia ch'egli ha il domicilio legale, una seconda abitazione, i suoi legami familiari; in Francia è situato il centro della sua attività amministrativa, è qui ch'egli paga le imposte e adempie i suoi obblighi di cittadino.
paragrafo 8
Il governo della Repubblica francese osserva che gli strumenti per la determinazione delle norme da applicare all'Hakenberg sono, in ordine di tempo, l'art. 3 della convenzione generale stipulata il 10 luglio 1950 tra la Francia e la Repubblica federale di Germania in materia di previdenza sociale (per il periodo 1950-1959), e gli artt. 12 e 13 del regolamento n. 3 (per il periodo 1959-1964). In entrambi i casi, adottando il criterio dell'occupazione, viene sancito il principio secondo cui si applica la legge del luogo in cui il lavoratore svolge la propria attività. A questa norma generale sono ammesse tre sole eccezioni, da intendersi restrittivamente. In caso di distacco (occupazione occasionale) continua ad applicarsi la legge del paese in cui il lavoratore risiede abitualmente o nel quale si trova la sede da cui egli dipende normalmente; le disposizioni della convenzione e del regolamento n. 3 (art. 13, lett. a), nella versione anteriore al 1964) relative a questa ipotesi non trovano applicazione nella fattispecie, sia perché il distacco non può protrarsi oltre un certo termine, sia perché le imprese da cui dipende l'Hakenberg si trovano in Francia, mentre l'interessato lavora abitualmente, per 9 mesi all'anno, in Germania. La seconda eccezione, relativa ai lavoratori del settore di trasporti, e la terza, che comprende i lavoratori subordinati o assimilati, occupati presso un' azienda attraversata dal confine fra due Stati, non riguardano il caso in esame.
paragrafo 9
Quest'ultimo è retto quindi dal principio secondo cui si applica la legge del luogo dell'occupazione, principio sancito sia dalla convenzione franco-tedesca, sia dall'art. 12 del regolamento n. 3. La rigida osservanza di tale principio porterebbe ad applicare per nove mesi la legge tedesca e per tre mesi la legge francese, il che però sarebbe in contrasto con le finalità perseguite tanto dalla convenzione, quanto dal regolamento. Con effetto dal 1o aprile 1964, questo vuoto giuridico è stato colmato dal regolamento n. 24/64; dal nuovo testo dell'art. 13, n. 1, lett. c), (che però non si applica nella fattispecie) risulta che il criterio in base al quale va determinata la legge da applicare ad un lavoratore che svolga normalmente la propria attività nel territorio di più Stati membri è quello della residenza. Lo stesso criterio è stato adottato dall'art. 14, n. 1, lett. c), capoverso i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), regolamento che ha sostituito, con effetto dal 1o ottobre 1972, il regolamento n. 3.
paragrafo 10
Dato il periodo da prendere in considerazione nella fattispecie, i testi da applicare sono esclusivamente la convenzione franco-tedesca del 1950 e l'art. 13 del regolamento n. 3 (nella versione anteriore al 1965), secondo i quali si deve tenere unicamente conto del principio generale della soggezione alla legge del paese in cui il lavoratore è occupato, poiché le eccezioni a tale principio, che vanno interpretate restrittivamente, non trovano rispondenza nel caso in esame.
paragrafo 11
Questa soluzione presenta indubbiamente qualche difficoltà di carattere tecnico, ma, sul piano giuridico, non vi è altra alternativa, data la situazione normativa anteriore al 1965.
paragrafo 12
La Commissione rileva che la questione del se, ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali francesi, l'Hakenberg debba essere assimilato ad un lavoratore subordinato è già stata risolta dai giudici francesi, nell'ambito della loro competenza. Resta da stabilire, tenuto conto dell'attività dell'interessato, quali norme si dovessero o si debbano applicare nei suoi confronti.
paragrafo 13
In proposito, nella carriera professionale dell'Hakenberg, vanno distinti tre periodi:
paragrafo 14
a) Dal 1950 al 1o gennaio 1959, data di entrata in vigore del regolamento n. 3, la posizione dell'interessato era disciplinata dalla convenzione generale stipulata il 10 luglio 1950 tra la Francia e la Repubblica federale di Germania in materia di previdenza sociale. Ora, la Corte non è competente ad interpretare una convenzione bilaterale. b) A decorrere dal 1o gennaio 1959, va preso in considerazione il regolamento n. 3, ed in particolare gli artt. 12 e 13. Quanto all'art. 12, si pone il problema del se esso potesse applicarsi nei confronti dell'Hakenberg durante il periodo intercorrente fra la data suddetta e il 1o aprile 1964, data d'entrata in vigore del regolamento n. 24/64, recante modifica dell'art. 13. Si deve quindi stabilire se un rappresentante di commercio, che svolga la propria attività, per 9 mesi all'anno, unicamente nel territorio di uno Stato membro e che trascorra gli altri tre mesi dell'anno, per conferire coi propri datori di lavoro, nel territorio di un altro Stato membro, sia occupato in ambedue gli Stati ovvero esclusivamente nel primo. In proposito, si deve considerare che la parte amministrativa dell'attività di un rappresentante di commercio, quella consistente in contatti coi datori di lavoro, rappresenta la prosecuzione della parte commerciale della stessa attività. Il rapresentante è un intermediario fra il proprio datore di lavoro e la clientela, e i rapporti ch'egli ha con quest'ultima non hanno valore se non a causa dei vincoli che lo uniscono al primo. Non si tratta quindi di attività diverse, bensì di diversi aspetti, inseparabili, di una stessa attività. Di conseguenza nella fattispecie si deve ammettere che il rappresentante svolge la sua attività nel territorio di due Stati membri. D'altra parte, nell'art. 12 nulla autorizza a ritenere sufficiente, per la determinazione delle norme da applicare, il criterio dell'occupazione principale. L'art. 12 non si applica quindi nel caso dell'Hakenberg. Ora, con riferimento fra l'altro alla sentenza della Corte nella causa 19-67 (Van der Vecht) e tenuto conto del fatto che, prima della modifica stabilita col regolamento n. 24/64, l'art. 13 aveva una più ampia portata, si potrebbe pensare che all'attività di un lavoratore il quale per vari anni è stato occupato nel territorio di uno Stato membro alle dipendenze di un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, e ciò per periodi successivi di 9 mesi all'anno, alternati a dimore di 3 mesi nel secondo Stato, debba applicarsi l'art. 13, lett. a), nella versione originaria. Non è escluso, perciò, che nell'attività svolta dall'Hakenberg debbano ravvisarsi vari periodi di distacco. c) La terza questione sottoposta alla Corte, dalla Cotte di Cassazione riguarda il terzo periodo dell'attività professionale dell'Hakenberg, quello successivo al 1o aprile 1964. A partire da questa data, la norma da applicare è l'art. 13, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3, come modificato dal regolamento n. 24/64. Il problema consiste nell'individuare il luogo di residenza dell'interessato: deve ritenersi che questi risiede nel paese in cui dimora più a lungo, ma nel quale non ha dimora fissa, ovvero nel paese in cui ha un domicilio ben definito, ove ritorna periodicamente? Nell'ambito dell'art. 13, n. 1, lett. c), è quindi necessario accertare il significato del termine «residenza» e, più precisamente, dell'espressione «dimora abituale» che definisce tale nozione. In realtà, è difficile attribuire all'espressione «dimora abituale» un significato che valga nei confronti di tutti i soggetti cui si applica il regolamento n. 3: la determinazione della dimora abituale è una questione di fatto e porta, a seconda dei casi, a diversi risultati. Nell'art. 13, n. 1, lett. c), il termine «residenza» dovrebbe avere lo stesso significato per tutte e tre le ipotesi contemplate da questa norma. La seconda e la terza di tali ipotesi si riferiscono ad un lavoratore che non risiede nel territorio dello Stato membro in cui svolge la propria attività. Trattandosi di un rappresentante di commercio, non si può quindi adottare, per la determinazione della dimora abituale, il criterio della durata del soggiorno. In tal caso, infatti, si giungerebbe quasi sempre a qualificare come paese di residenza uno dei paesi in cui il lavoratore è occupato; ora, in due delle ipotesi ch'esso contempla, l'art. 13, n. 1, lett. c), presume che il paese in cui l'interessato svolge la sua attività non sia il paese di residenza. Si deve perciò necessariamente concludere che in questo caso, come in quello' dei frontalieri, la nozione di «dimora abituale» corrisponde al luogo in cui il lavoratore ha il domicilio permanente e dove torna abitualmente, ad intervalli più o meno lunghi. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, n. 1, lett. c), lo Stato membro nel quale il lavoratore risiede è quello in cui si trova il luogo ove egli torna abitualmente, se pure con maggiore o minore frequenza, negli intervalli fra vari periodi di attività nel territorio di altri Stati membri (ed eventualmente durante i periodi di attività nello stesso Stato) e che costituisce il centro dei suoi interessi extraprofessionali. d) Nella fattispecie, il dichiarare che all'interessato si applica la legge tedesca porterebbe ad escluderlo da qualsiasi sistema di previdenza sociale, negandogli così ogni forma di tutela. La Repubblica federale di Germania, infatti, riconosce la qualifica di lavoratori subordinati, col diritto di fruire del regime previdenziale, solo ai rappresentanti di commercio stipendiati. La posizione dell'Hakenberg è però diversa. e) Le questioni deferite dalla Corte di Cassazione francese potrebbero essere risolte come segue: 1. a) Il rappresentante che per 9 mesi all'anno si sposta, per visitare la clientela, in uno Stato membro, ma la cui attività prosegue nel territorio di un altro Stato membro, nel quale si trova la sede delle imprese da cui egli dipende e con le quali egli viene a conferire, si deve considerare «occupato» in entrambi gli Stati. b) La questione va quindi risolta in senso negativo. 2. In mancanza di una norma specifica che contempli la particolare posizione del rappresentante di commercio, e tenuto conto del fatto che la portata dell'art. 13, n. 1, lett. a), del regolamento n: 3 era più ampia nella versione anteriore al regolamento n.. 24/64, si può ritenere che detto articolo si applichi al lavoratore il quale per vari anni è stato occupato nel territorio di uno Stato membro, alle dipendenze di un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, e ciò per periodi annui di 9 mesi, alternati con dimore di 3 mesi nel secondo Stato. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3, lo Stato di residenza è quello in cui si trova il luogo ove il lavoratore ha il suo domicilio permanente, dove cioè egli ritorna abitualmente, se pure con maggiore o minore frequenza, negli intervalli fra vari periodi di attività nel territorio di altri Stati membri (ed eventualmente durante i periodi di attività nello stesso Stato) e che costituisce il centro dei suoi interessi extraprofessionali.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 1o febbraio 1973, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio successivo, la Corte di Cassazione francese (Sezione previdenza sociale) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, lett. h), 12 e 13 del regolamento 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561) — tenuto conto, per l'ultimo degli articoli summenzionati, della modifica apportata col regolamento 10 marzo 1964, n. 24 (GU 1964, pag. 746) — allo scopo di determinare quale sia, sotto il profilo delle norme di previdenza sociale, la particolare posizione del rappresentante di commercio, che svolge la propria attività professionale nel territorio di due Stati membri.
punto 2
Dal provvedimento di rinvio emerge che le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia relativa all'iscrizione al sistema di previdenza sociale di un cittadino francese, domiciliato in Francia, il quale svolge, nella Repubblica federale di Germania, attività di rappresentanza per conto di varie imprese francesi e che, per nove mesi all'anno, si sposta per visitare la clientela in detto Stato, senza avervi tuttavia una dimora fissa, mentre trascorre il resto dell'anno in territorio francese, allo scopo di conferire con le imprese rappresentate.
punto 3
Nel procedimento in sede nazionale, è pacifico che l'interessato, resistente in cassazione, pur non essendo vincolato da un rapporto di subordinazione alle imprese ch'egli rappresenta, va considerato «assimilato» ai lavoratori subordinati, ai sensi del regolamento n. 3, in quanto esercita una professione che il codice francese di previdenza sociale sottopone al regime generale vigente in materia.
punto 4
Si contende sull'iscrizione al suddetto regime solo in considerazione del modo particolare in cui l'interessato divide la propria attività fra i territori di due Stati membri.
punto 5
Dalla sentenza di rinvio risulta inoltre che, per quanto riguarda il diritto comunitario, i periodi di occupazione di cui si deve tener conto per l'iscrizione dell'interessato al sistema previdenziale ricadono sotto due diversi regimi giuridici, poiché le disposizioni del regolamento n. 3 da applicare nella fattispecie sono state modificate dal regolamento n. 24/64.
punto 6
È quindi opportuno esaminare separatamente, da un lato la prima e la seconda questione, che riguardano la situazione anteriore alla suddetta modifica, e dall'altro la terza questione, che rientra nell'ambito del nuovo regime derivante dalla modifica stessa.

SENTENZA › In diritto › Sulle questioni 1 e 2 (regime anteriore al regolamento n. 24/64)

punto 7
Con la prima questione, si chiede l'interpretazione del termine «occupato», di cui all'art. 12 del regolamento n. 3, al fine di stabilire a) se un rappresentante che per 9 mesi all'anno si sposta in uno Stato membro, ma la cui attività prosegue sul territorio di un altro Stato membro, nel quale si trova la sede dell'impresa da cui il rappresentante dipende, e con la quale egli viene a conferire, debba venir considerato come «occupato» in entrambi gli Stati o solo nel primo; b) se un'occupazione principale sul territorio di uno Stato membro sia sufficiente per applicare l'art. 12 di cui sopra.
punto 8
Con la seconda questione, si chiede l'interpretazione dell'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3 nella versione originaria, per consentire al giudice nazionale di stabilire se un'attività professionale caratterizzata dal regolare alternarsi di viaggi di commercio e di prese di; contatto con le imprese rappresentate risponda ai presupposti stabiliti dalla norma summenzionata, e in particolare a quello relativo alla durata dell'occupazione (12 mesi).
punto 9
A norma dell'art. 12 del regolamento n. 3, «i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro».
punto 10
A questo principio il vecchio art. 13 dello stesso regolamento stabiliva tre eccezioni, relative ai lavoratori distaccati (lett. a), ai lavoratori del settore dei trasporti (lett. b) ed ai lavoratori occupati in aziende attraversate dal confine fra due Stati membri (lett. c).
punto 11
In particolare, la lettera a) stabilisce che «i lavoratori subordinati o assimilati residenti nel territorio di uno Stato membro, occupati nel territorio di un altro Stato membro da un'impresa che possiede nel territorio del primo uno stabilimento da cui i lavoratori dipendono normalmente, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupati nel suo territorio, purché la durata probabile della loro occupazione nel territorio del secondo non superi i dodici mesi»;il periodo di distacco può essere prorogato una sola volta per altri 12 mesi, previo consenso delle competenti autorità del secondo Stato.
punto 12
Dalla lettera e dallo spirito di questa norma si desume che la finalità della stessa è quella di disciplinare la posizione di lavoratori subordinati, legati da uno stabile rapporto di lavoro ad un'impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro, e da questa distaccati, per un periodo limitato, nel territorio di un altro Stato membro.
punto 13
Detta disciplina non può quindi essere estesa all'ipotesi, sostanzialmente diversa, di rappresentanti di commercio retribuiti a percentuale.
punto 14
In particolare, i rigorosi limiti temporali stabiliti dal vecchio art. 13, lett. a), non si adattano ad un'attività professionale caratterizzata dal fatto ch'essa si esplica in regolari viaggi di lavoro, nel territorio di uno Stato membro, per conto d'imprese ubicate in un altro Stato membro.
punto 15
Non potendo essere assimilata ad una qualsiasi delle ipotesi contemplate dal vecchio art. 13, la suddetta attività professionale era esclusivamente sottoposta, prima della modifica apportata dal regolamento n. 24/64, al principio generale sancito dall'art. 12 del regolamento n. 3.
punto 16
Stando così le cose, la seconda questione va risolta nel senso che il rapporto di lavoro di cui trattasi non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 13, lett. a), nella primitiva versione, bensì in quello dell'art. 12 del regolamento n. 3.
punto 17
Il criterio di collegamento adottato dall'art. 12 per la determinazione del regime previdenziale da applicarsi è il fatto che i lavoratori subordinati o assimilati siano «occupati nel territorio di uno Stato membro».
punto 18
Dallo stesso articolo, come pure da un raffronto con le eccezioni contemplate dall'art. 13, si desume che la suddetta norma tende a garantire l'applicazione di un solo regime previdenziale nazionale e che perciò essa prende in considerazione il luogo in cui il lavoratore è occupato, partendo dal presupposto ch'esso sia normalmente situato nel territorio di un solo Stato membro.
punto 19
Tenuto conto della situazione normativa esistente all'epoca considerata, sul piano comunitario, e al fine di garantire il principio dell'applicazione di un solo regime previdenziale nel caso di un'attività professionale coerente e continua, ma esplicantesi nel territorio di vari Stati membri, è opportuno procedere all'esame delle caratteristiche di tale attività, onde accertare se essa implichi un nesso preponderante col territorio dell'uno o dell'altro degli Stati in questione.
punto 20
L'indagine non deve limitarsi alla durata dei vari periodi di occupazione, ma va estesa alla natura dell'attività di cui trattasi.
punto 21
Quanto al tipo di attività descritto dalla Corte di Cassazione francese, il suddetto nesso preponderante va ricercato non già negli episodici contatti con una clientela variamente dislocata, bensì nei rapporti professionali che vincolano il rappresentante alle imprese per conto delle quali agisce.
punto 22
La prima questione va perciò risolta nel senso che il rappresentante, il quale svolga la propria attività alle condizioni indicate nella sentenza di rinvio, deve considerarsi occupato nel territorio di entrambi gli Stati interessati; tuttavia, per determinare la legge da applicarsi, va considerata prevalente l'attività svolta nel territorio dello Stato membro in cui si trova la sede delle imprese rappresentate.

SENTENZA › In diritto › Sulla questione 3 (regime posteriore al regolamento n. 24/64)

punto 23
Con la terza questione si chiede di precisare la nozione di «residenza», definita dall'art. 1, lett. h), del regolamento n. 3 come «dimora abituale», e di stabilire quindi se corrisponda alla «residenza» qualsiasi forma di dimora abituale entro i confini di uno Stato membro, anche se la dimora non è fissa e consiste in viaggi di commercio effettuati con una roulotte, ovvero se la dimora abituale implichi una certa stabilità in un dato luogo, e se quindi la residenza possa concepirsi soltanto nello Stato membro in cui il lavoratore ritorna periodicamente ad un determinato domicilio, e nel quale inoltre hanno sede le imprese da cui egli dipende.
punto 24
Nella sentenza di rinvio si sottolinea che la questione viene formulata in considerazione della modifica apportata col regolamento n. 24/64 all'art. 13 del regolamento n. 3, al fine di distinguere e precisare le deroghe al principio sancito dall'art. 12.
punto 25
In proposito, si deve particolarmente rilevare che il regolamento n. 24/64 ha introdotto nell'art. 13 una nuova disposizione — n. 1, lett. c), primo capoverso — secondo cui i lavoratori subordinati o assimilati che svolgano normalmente la propria attività nel territorio di più Stati membri «sono soggetti alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale hanno la loro residenza».
punto 26
Il tipo di attività preso in considerazione dalla Corte di Cassazione francese rientra nell'ambito d'applicazione di questa nuova norma ed è perciò sottratto, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento n. 24/64, alla regola generale contenuta nell'art. 12.
punto 27
La terza questione è quindi intesa ad ottenere, con riferimento al particolare tipo di attività di cui sopra, l'interpretazione della nozione di residenza, cui si richiama l'art. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, tenuto conto della definizione datane dall'art. 1, lett. h), del regolamento n. 3.
punto 28
Per l'ipotesi che il lavoratore svolga la propria attività professionale nel territorio di più Stati membri, l'art. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, al fine di evitare il cumulo di vari regimi previdenziali, stabilisce che si applica la legge dello Stato nel cui territorio il lavoratore svolge in parte la sua attività e nel quale ha la residenza.
punto 29
Adottando il criterio della residenza onde rendere possibile la scelta tra le varie leggi la cui applicazione sarebbe suggerita dal luogo dell'occupazione, l'art. 13 indica che la residenza va determinata tenendo conto anche di fattori extraprofessionali.
punto 30
A ciò aggiungasi che, secondo la definizione datane dall'art. 1, lett. h), caratteristica della residenza è l'«abitualità» della dimora in un dato luogo, di guisa che appare improbabile che si possa prendere in considerazione, onde determinare la residenza, un'attività itinerante, caratterizzata dall'instabilità.
punto 31
Per contro, in tal caso, il possedere un domicilio in uno Stato membro va considerato come un fattore di stabilità, atto ad individuare la residenza ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, tanto più qualora detto domicilio si trovi nel territorio dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino e che rappresenta il centro dei suoi interessi.
punto 32
La questione Va quindi risolta nel senso che il termine «residenza», così come viene usato nell'art. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, e definito dall'art. 1, lett. h), del regolamento n. 3, designa — nel caso di un rappresentante di commercio il quale svolge un'attività del tipo descritto nella sentenza di rinvio — il luogo in cui detto lavoratore ha stabilito il centro permanente dei propri interessi e dove ritorna negli intervalli fra i suoi viaggi di lavoro.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
33/34 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Comissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla Corte di Cassazione francese, cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle ditte ricorrenti nella causa principale, del resistente nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visto il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli artt. 1, lett. h), 12 e 13, visto il regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24, recante modifica dell'art. 13 del regolamento n. 3 e dell'art. 11 del regolamento n. 4 (regolamento che si applica ai lavoratori distaccati ed a quelli che svolgono normalmente la propria attività in più Stati), visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di Cassazione francese con sentenza 1o febbraio 1973, afferma per diritto: 1o Il rappresentante di commercio — sottoposto in forza di una legge interna al regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — il quale, durante una certa parte dell'anno, si sposta per visitare la clientela in uno Stato membro, ma la cui attività prosegue nel territorio di un altro Stato membro ove si trova la sede delle imprese ch'egli rappresenta e con le quali egli torna a conferire nel resto del tempo, doveva considerarsi — prima che entrasse in vigore il regolamento 10 marzo 1964, n. 24 — «occupato» in entrambi gli Stati ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 3. Nello stesso periodo, ai fini della determinazione delle leggi previdenziali da applicarsi, si doveva considerare «principale» l'occupazione nel territorio dello Stato in cui hanno sede le imprese rappresentate. 2o L'attività professionale sopra descritta non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 13, lett. a), del regolamento n. 3, nella versione anteriore al regolamento 10 marzo 1964, n. 24. 3o Il termine «residenza», usato nell'art. 13, n. 1, lett. c), primo capoverso, del regolamento n. 3 (modificato dal regolamento n. 24/64) e definito dall'art. 1, lett. h) dello stesso regolamento, designa — nel caso del rappresentante di commercio il quale svolge un'attività del tipo sopra descritto — il luogo in cui il lavoratore ha stabilito il centro permanente dei propri interessi e dove ritorna negli intervalli fra i suoi viaggi di lavoro.

Firme

Lecourt Monaco Pescatore Donner Mertens de Wilmars Ó Dálaigh Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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