Sez. U, Sentenza n. 161 del 10/01/1991 (Rv. 470427 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale | In genere - Rette per ricovero o mantenimento - Controversia tra un istituto di assistenza sociale ed il Comune - Giurisdizione del giudice ordinario.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale
La controversia vertente fra un istituto di assistenza sociale ed il comune, con riguardo all'ammontare del rimborso dovuto al primo, per rette di ricovero o mantenimento, nella disciplina del servizio sanitario nazionale introdotta dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, spetta alla cognizione del giudice ordinario, dato che investe posizioni di diritto soggettivo ed esula dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui ai nn. 5 e 6 del primo comma dell'art. 29 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, mentre non rileva, al fine indicato, che l'istituto abbia chiesto statuizioni esorbitanti dai limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario (quale l'annullamento di atti amministrativi attinenti a quei diritti, anziché la mera disapplicazione degli stessi).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)