Sez. U, Sentenza n. 9767 del 18/07/2001 (Rv. 548287 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rette per ricovero - Rimborso - Controversia, promossa anteriormente al 10 agosto 2000, vertente tra un istituto di assistenza sociale e un'azienda sanitaria locale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 (e succ. modific.) - Influenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda - proposta, anteriormente al 10 agosto 2000, da un istituto di assistenza sociale nei confronti di una Azienda sanitaria locale - di rimborso delle spese di ricovero nell'ambito del servizio sanitario nazionale, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di soccorso e di assistenza obbligatorie, atteso che tale controversia investe posizioni di diritto soggettivo in ragione del chiaro tenore dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il quale ha posto a carico delle unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, gli oneri sia per le attività di rilievo socio - assistenziale, sia per le attività di rilievo sanitario; né assumono rilievo in senso contrario le nuove disposizioni sul riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario, dato che l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo operata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 è stata retroattivamente rimossa per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione per violazione della legge delega (sent. n. 292 del 2000), e che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale, essendo privo di forza retroattiva, è a sua volta insuscettibile di trovare applicazione con riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)