Sez. U, Sentenza n. 102 del 26/02/1999 (Rv. 523651 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ricovero in istituto di assistenza di infermo di mente - Rimborso delle relative rette - Azione proposta contro una U.S.L. - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Qualificazione della domanda come spese di ricovero ospedaliero o di assistenza ospedaliera - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda, proposta da un istituto di assistenza nei confronti di un'Unità sanitaria locale, di rimborso delle rette relative al ricovero di un infermo di mente, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di assistenza obbligatoria. (Nella specie, la domanda era stata promossa contro l'unità sanitaria locale dell'originario domicilio di soccorso, che alcuni anni dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale, aveva interrotto il pagamento delle rette).
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 74, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)