Sez. U, Sentenza n. 7504 del 15/05/2003 (Rv. 563087 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Occupazione appropriativa - Natura - Fatto illecito - Azione risarcitoria - Prescrizione - Termine quinquennale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
L'istituto dell'occupazione appropriativa si è andato consolidando nel vigente ordinamento, prima nel diritto vivente enucleato dalla giurisprudenza di legittimità e poi nelle previsioni espresse normative, come fatto illecito riconducibile nello schema dell'art. 2043 cod. civ., essendo da escludere che - per effetto dell'aggiunta (ad opera dell'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel corpo dell'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), del comma settimo - bis, il quale richiama, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione (con esclusione della riduzione del 40 per cento e con un ulteriore aumento del 10 per cento dell'importo del risarcimento) - si sia avuta una sostanziale assimilazione tra somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, da un lato, e indennità di espropriazione, dall'altro; ne consegue che la pretesa risarcitoria del privato per la perdita della proprietà è soggetta alla prescrizione quinquennale "ex" art. 2947, primo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)