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Sez. L, Sentenza n. 9393 del 17/12/1987 (Rv. 456535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - PERIODO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - RAPPRESENTANTI DI LISTE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - PERIODO DI TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - RAPPRESENTANTI DI LISTE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

Il periodo di tre giorni di ferie retribuite, che l'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 attribuisce ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali, da intendersi nella sua consistenza integrale e senza comprendervi eventuali giorni festivi o non lavorativi ricadenti nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali, spetta - oltre al Presidente, agli scrutatori ed al segretario del seggio - anche ai rappresentanti di lista, a condizione tuttavia che essi abbiano effettivamente adempiuto le loro funzioni per tutti i giorni in cui si sono svolte le operazioni, dovendosi in difetto corrispondentemente ridurre il periodo di tre giorni di ferie spettante. (V 890/85, mass n 439071; (V 520/84, mass n 432746).*

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)