Sez. L, Sentenza n. 9122 del 29/08/1995 (Rv. 493791 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Rappresentanti di lista - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Sussistenza - Sopravvenienza dell'art. 11 legge n. 53 del 1990 - Natura confermativa della previgente disciplina.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
Il diritto a tre giorni di ferie retribuite spettante, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (applicabile alle consultazioni referendarie in virtù del richiamo effettuato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352), ai lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, spetta anche ai rappresentanti di lista - a nulla rilevando il fatto che essi vengono designati dai partiti o dai gruppi politici - atteso che: a) il termine "chiamati", al quale può attribuirsi il significato di "scelti", non è necessariamente collegato ad una imposizione autoritativa; b) i rappresentanti di lista, pur non essendo tenuti ad accettare l'incarico loro conferito, garantiscono, con la loro presenza, la regolarità delle operazioni elettorali, per un'evidente esigenza di pubblico interesse; c) l'art. 40 del citato d.P.R. n. 361 del 1957 considera pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni, anche i rappresentanti di lista, i quali svolgono compiti specificamente indicati dalla legge; d) l'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, che ha sostituito il citato art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, nel comprendere espressamente i rappresentanti di lista fra coloro che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali, ha eliminato i dubbi interpretativi sorti con la vecchia disciplina.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)