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Sez. L, Sentenza n. 9122 del 29/08/1995 (Rv. 493792 - 01)

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - Spettanza dei tre giorni di ferie retribuite - Coincidenza delle operazioni con la domenica e con giornate non lavorative - Prolungamento corrispondente del periodo feriale o pagamento dell'indennità sostitutiva - Necessità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493792-01

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI

L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, richiamato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352 per le consultazioni referendarie, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato nel caso di settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza dei tre giorni di ferie retribuite (non detraibile dall'ordinario periodo di ferie annuali) attribuiti ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali (o referendarie) cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva; condizione imprescindibile per il riconoscimento del diritto del lavoratore, peraltro, è che lo stesso, quale componente del seggio o quale rappresentante di lista, abbia effettivamente espletato le relative funzioni per i giorni in cui si sono svolte le operazioni elettorali, dovendosi, in difetto, corrispondentemente ridurre il periodo di tre giorni di ferie spettanti.

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)