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Sez. L, Sentenza n. 5829 del 03/07/1987 (Rv. 454223 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - GENERICA CONTESTAZIONE DEI FATTI IN PRIMO GRADO DA PARTE DEL CONVENUTO - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMO DI CONTESTARLI IN APPELLO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454223-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - GENERICA CONTESTAZIONE DEI FATTI IN PRIMO GRADO DA PARTE DEL CONVENUTO - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMO DI CONTESTARLI IN APPELLO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Nel rito del lavoro, sebbene l'art. 416 cod. proc. civ. imponga al convenuto di specificare e di articolare le proprie difese al momento della sua Costituzione in giudizio prendendo posizione precisa circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la generica contestazione di tali fatti non implica ammissione della loro sussistenza e non preclude al convenuto stesso di contestarli in appello, purché la contestazione sia correlata a questioni che non si sostanzino in eccezioni in senso stretto, ossia in fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere ex adverso e l'opponibilità dei quali sia riservata esclusivamente al potere dispositivo della parte. (V 2551/85, mass n 440366; (V 3796/84, mass n 435763; (V 140/83, mass n 424845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)