Sez. 3, Sentenza n. 171 del 28/11/1996 Ud. (dep. 11/01/1997) Rv. 206737 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono - Oblazione versata da soggetto diverso dal proprietario - Estensione del beneficio - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di "condono edilizio", qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuati da persona diversa imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dall'art. 38 comma quinto della legge n. 47 del 1985, che, in applicazione di detto principio, fissa i suddetti limiti personali del beneficio "de quo". (In motivazione la Corte ha precisato che il D.L. n. 2 del 1988 conv. in legge n. 68 del 1988 ha previsto l'estensione dell'effetto estintivo dell'oblazione, limitandola esplicitamente al comproprietario. Ha ancora aggiunto che la previsione dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario da parte di colui che ha richiesto la sanatoria non è di ostacolo a tale interpretazione, poiché è stata stabilita proprio per quei casi in cui il proprietario menzionato non ha interesse a presentare l'istanza, mentre altri soggetti lo hanno, per potere fruire delle diverse agevolazioni di detta sanatoria non concernenti solo l'aspetto penale). (V. Sent. n. 369 del 1988; Circolare Min. Lavori Pubblici 30 luglio 1985 n. 3357 e 17 luglio 1995, n. 2241/UL).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 13/03/1988 num. 68 CORTE COST., Decreto Legge 12/01/1988 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)