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Sez. 3, Sentenza n. 803 del 01/12/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 205391 - 01

Edilizia - In genere | Condono edilizio - Oblazione - Effetti nei confronti di soggetto diverso dall'istante - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205391-01

Edilizia - In genere

Atteso il carattere personale della causa di estinzione ex art. 182 cod. pen. ribadito dall'art. 38 secondo, quinto e sesto comma legge 28 febbraio 1985, n. 47; l'oblazione prevista per il condono edilizio non può operare nei confronti di un soggetto diverso dall'istante, salvo che si tratti del comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile. Tale tesi non risulta modificata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 1995 in tema di condono fiscale e di effetto estintivo generato da un unico versamento, giacché la valenza oggettiva di quel condono e della correlata amnistia è fondata necessariamente su connotati strutturali ed amministrativi tutti interni a quel determinato provvedimento di clemenza, in quanto i versamenti plurimi possono comportare un indebito arricchimento dello Stato solo in presenza di un'unica posizione tributaria, mentre le somme versate a titolo di oblazione oppure di oneri concessori per il cosiddetto condono edilizio hanno una molteplicità di impieghi (cfr. art. 2 secondo, terzo e quarto comma D.L. n. 498 del 1995) e non hanno carattere restitutorio o natura retributiva e differenti sono i titoli di responsabilità dei vari concorrenti. Inoltre il cosiddetto condono tributario è correlato ad un provvedimento di amnistia, mentre la stessa Consulta (sent. n. 369 del 1988 e n. 427 del 1995) ha più volte escluso la possibilità di inquadrare l'oblazione del cosiddetto condono edilizio nell'amnistia condizionata proprio per le plurime finalità e non esiste neppure il tenore letterale, che possa suggerire una valenza oggettiva dell'oblazione, militando, invece, un'esegesi logico-sistematica per il carattere soggettivo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 182, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)