Sez. U, Sentenza n. 7347 del 13/12/1983 (Rv. 431942 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - FATTI COSTITUENTI REATO PER I QUALI SIA STATO PROMOSSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DECORRENZA DEL TERMINE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - FATTI COSTITUENTI REATO PER I QUALI SIA STATO PROMOSSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DECORRENZA DEL TERMINE.*
Il termine di prescrizione dell'Azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), con riguardo a fatti che costituiscano anche reato, e per i quali sia stato promosso procedimento penale, decorre dalla pronuncia definitiva del giudice penale. (V 5523/79, mass n 402100; (V 538/77, mass n 384092).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)