Sez. U, Sentenza n. 5523 del 23/10/1979 (Rv. 402100 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 160, COMMA TERZO, COD PEN - INAPPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 160, COMMA TERZO, COD PEN - INAPPLICABILITA.*
Il termine quinquennale di prescrizione dell'Azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art 51 del RDL 27 novembre 1933 n 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso processo penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonche per effetto dei successivi Atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell'ordinamento forense, il principio fissato dall'art 160 terzo comma cod pen sulla non prolungabilita dei termini di prescrizione, pur in presenza di piu Atti interruttivi, oltre la meta. (V 538/77, mass n 384092; (V 109/70, mass n 344830).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)